Versamenti legge 9 gennaio n. 3

Con l’elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell’anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all’articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s’intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori.
Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico,l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell’erogazione.
In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l’annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione.
Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni.

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